Ordinanza n. 296 del 1992

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ORDINANZA N. 296

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-        Prof. Giuseppe BORZELLINO

-        Dott. Francesco GRECO

-        Prof. Gabriele PESCATORE

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1990 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra "Il Covo" S.n.c. e Pennisi Maria ed altri, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

RITENUTO che nel corso di un giudizio in cui il conduttore di un immobile adibito ad uso non abitativo -- assumendo di non aver potuto esercitare il diritto di prelazione ex art. 38 della legge n. 392 del 1978 (per la mancata comunicazione da parte del locatore della intenzione di vendere l'immobile) nè il diritto di riscatto, previsto dall'art.39 della legge stessa (per il fraudolento comportamento del locatore diretto a non far conoscere al conduttore vendita e trascrizione dell'immobile medesimo) -- aveva chiesto che, accertato tale comportamento fraudolento, si disponesse ugualmente il riscatto, il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 20 aprile 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392;

che, in sostanza, il giudice a quo ripropone la questione già sottoposta, con varie ordinanze della Corte di cassazione, all'esame di questa Corte (R.O. n. 692 del 1989; nn. 32 e 33 del 1990 nonchè n.390 del 1990) e già decisa con sentenza n. 228 del 1990 e con ordinanza n.487 del 1990;

che il dubbio prospettato nelle menzionate ordinanze di rimessione, cui quella odierna -- adottandone testualmente il contenuto -- fa espresso riferimento, concerneva anche allora l'art. 39 della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di sei mesi per l'esercizio del diritto di riscatto dalla data di trascrizione del contratto di compravendita; e tanto per l'asserita riduzione delle possibilità per il conduttore di tutelare il proprio diritto e per la irrazionalità della scelta di siffatto termine;

che, l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza richiamandosi alla sentenza n. 228 del 1990.

CONSIDERATO che la questione già è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 228 del 1990 sulla base della sostanziale congruità dei termini a fronte del generale interesse di certezza sotteso al regime di circolazione dei beni immobili;

che il giudice a quo non prospetta argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n.392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/06/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore

Depositata in cancelleria il 22/06/92.